Il Comitato per la tutela e lo sviluppo turistico agricolo forestale del territorio maglianese ha inviato alla Regione Toscana le osservazioni sulla recente istituzione di un nuovo vincolo paesaggistico nel comune di Magliano in Toscana.
Ecco il testo integrale della lettera contenente le osservazioni:
“In riferimento all’avvio del procedimento di cui all’oggetto lo scrivente Comitato, con la presente nota, inoltra le osservazioni previste per legge; prima di elencare le osservazioni tecniche al documento presentato dalla Soprintendenza dei beni e delle attività culturali e del turismo è doveroso espletare alcune motivazioni di carattere prettamente politico-sociale che integrino le motivazioni più strettamente tecniche sopra citate:
- il Comune di Magliano risulta allo stato attuale interessato da una superficie sotto tutela ambientale di circa 3800 ha, comprese le aree sotto tutela archeologica (Inserite in parte anche senza evidenza di emergenze archeologiche ne di campagne di scavo). Sottolineiamo come il vincolo archeologico sia sottoposto alle stesse incombenze burocratiche del vincolo paesaggistico.
- Già il Piano di indirizzo territoriale prevede tutele ambientali sufficienti alla salvaguardia del territorio comunale.
- Il territorio comunale di Magliano in Toscana esce in questi ultimi anni da una crisi economica quasi decennale e l’istituzione di un ulteriore vincolo, che va ad interessare anche aspetti fondamentali dell’economia ecosostenibile del territorio come agricoltura e turismo, comporterebbe un ulteriore ritardo nello sviluppo e nell’uscita dalla crisi economica.
- Pur ribadendo la nostra contrarietà alla proposta di vincolo, non si comprende il perché di una delimitazione parziale di un’ area che presenta le stesse caratteristiche paesaggistiche e che, invece, si interrompe a nord dell’abitato di Magliano, a pochi km di distanza dalla strada provinciale dell’Aione, limite di chiusura naturale dell’area.
Di seguito si riportano alcune osservazioni tecniche:
- si riporta di seguito estratto dell’Art. 137 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Art. 137. Commissioni provinciali (articolo così sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n. 157 del 2006)
- Le Regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136. (comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008).
- Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell’ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) - Fino all’istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l’esercizio di competenze
Art. 138. Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
- Le commissioni di cui all’articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l’iniziativa e propongono alla regione l’adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
- La commissione decide se dare ulteriore seguito all’atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l’ente pubblico territoriale che ha assunto l’iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
- E’ fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136.
Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
- L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
- Nella comunicazione debbono essere indicati:
- a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
(lettera introdotta dall’art. 5 della legge n. 15 del 2005)
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
(lettera introdotta dall’art. 5 della legge n. 15 del 2005)
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. - Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
- L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Tale procedura non e’ stata attivata.
- La documentazione allegata alla richiesta di inserimento di vincolo appare estremamente generica, non vi sono infatti prescrizioni precise con indicazione, ad esempio, di un tipo di vigneto rispetto ad un altro ma affermazioni generiche quali ‘modifiche delle pratiche colturali, con sostituzione degli agroecosistemi tradizionali con vigneti specializzati’ prese come criticità o dinamica di trasformazione. Chi conosce la campagna in oggetto sa come negli anni l’azione dell’uomo ha modificato in senso positivo il paesaggio con l’impianto di vigneti, oliveti, realizzazione di aree turistico ricettive ed agrituristiche; mettere come criticità la realizzazione di nuovi vigneti specializzati in modo generico appare un freno allo sviluppo ed al miglioramento paesaggistico dell’area. Avremmo capito ed avallato prescrizioni nella realizzazione delle strutture vitivinicole, impianti di vigneto in acciaio corten o in castagno piuttosto che in acciaio zincato. Prescrizioni così generiche rischiano di ingessare per anni il territorio.
- Le caratteristiche paesaggistiche del territorio oggetto della proposta di vincolo sono simili a gran parte del territorio della collina maremmana. Inoltre, la strada presa in considerazione è classificata come strada consortile di pubblico transito e deve essere considerata una delle migliaia di strade secondarie interpoderali che si snodano all‘interno delle aree rurali.
- Il perimetro definito dalla proposta di vincolo presenta un contrasto tra la parte descrittiva e quella cartografica. In particolare, giunti in loc. podere Bestialino si segue la strada fino all’ intersezione della strada verso il podere Mandrione del Drago, ci si dirige verso sud verso il podere San Domenico. Invece, in descrizione, si supera il podere Mandriane del Drago verso il canale San Francesco fino all’intersezione con il fosso Bestialino……..inserendo un’area ancor più vasta all’ interno del vincolo.
- Vi sono nel documento anche aspetti condivisibili ma a parere di chi scrive ridondanti rispetto a quanto già riportato nel Pit.
Per quanto sopra, si richiede archiviazione dell’Avvio del procedimento di inserimento vincolo ambientale in alternativa si richiede l’indizione dell’Inchiesta pubblica ai sensi dell’Art. 139 Comma 5 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137″.

