In seguito al primo caso di Coronavirus riscontrato in paese, il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha firmato pochi minuti fa un’ordinanza che prevede forti restrizioni.
Nel Comune di Orbetello, dal 21 marzo al 3 aprile, è vietato a chiunque si trovi a transitare nel territorio comunale, ovvero vi sia anagraficamente residente:
- lo stazionamento delle persone e la loro aggregazione negli spazi ed aree pubbliche;
- l’esercizio dell’attività motoria a piedi od in bicicletta, già legittimata dai Dpcm richiamati, se esercitata in spazi ed aree pubbliche;
- l’accesso a parchi, giardini pubblici, l’utilizzo di aree destinate a verde pubblico attrezzato e quello delle aree gioco;
- l’accesso ai cimiteri;
- l’accesso al litorale di qualunque tipologia: spiagge, scogli naturali ed artificiali, banchine portuali, etc.;
- l’esercizio dei mercati e delle varie forme di commercio ambulante (settimanali, giornalieri, itineranti, etc.), compreso quello di generi riconducibili al settore alimentare;
- stazionare su suolo pubblico in qualsiasi forma e modo, anche su panchine e simili se posti in spazi ed aree pubbliche;
- condurre cani su spazi ed aree pubbliche posti ad oltre 400 metri dalla propria abitazione e per il tempo non strettamente necessario all’espletamento dei loro bisogni fisiologici; fatto salvo condurli per raggiungere l’area di sgambamento cani più vicina, utilizzando esclusivamente il percorso più breve;
- coloro che detengono la qualità riconosciuta di gattaro/a potranno raggiungere la propria colonia felina e mantenersi in loco per il tempo strettamente necessario all’operazione di somministrazione degli alimenti agli animali, ossequiando le modalità sanitarie già previste in via ordinaria;
- l’uso delle biciclette per finalità sportive e/o attività motorie, consentendone l’uso come veicolo per spostamenti, secondo l’itinerari più brevi e per scopi fondati sulle giustificazioni previste dai Dpcm richiamati in premessa, prodotte nei modi di Legge, riconducibili a: salute, lavoro, stati di necessità, tutti da comprovarsi a cura dell’interessato;
- l’uso per scopi non riconducibili a spostamento per gli stati di necessità di piste, attrezzate per velocipedi a due ruote e/o pedoni, da utilizzarsi secondo il percorso più breve e per i giustificati motivi previsti dal combinato disposto dei Dpcm, escludendo dai giustificati motivi la semplice attività motoria;
- d’intrattenersi nelle aree del territorio aperto, boschive o meno, per l’esercizio delle attività di svago citate in premessa e non riconducibili a stati di necessità, quali: per semplice passeggiata, o per l’esercizio, del trekking, della pesca pure se esercitata in forma itinerante
- tutte quelle forme destinate alla raccolta di prodotti naturali (asparagi, lumache, erbe spontanee, tartufi etc.) e quant’altro di simile; fatti salvi motivi riconducibili all’esercizio della propria professione da comprovare a cura dell’interessati.
E’ disposto che rimane consentito il transito pedonale in spazi ed aree pubbliche, lasciando uno spazio interpersonale di almeno un metro tra pedone e pedone, comunque destinato allo spostamento per i giustificati motivi previsti dal combinato disposto dei Dpcm, prevedendo di produrre apposita certificazione nei modi di Legge a richiesta delle Forze di Polizia e sempre mantenendosi sul percorso più breve dalla propria abitazione di residenza primaria utile a soddisfare l’esigenza dichiarata (ad esempio, per raggiungere: studio medico, rivendita tabacchi, edicola, esercizio commerciale e simili, ipermercati, medie e grandi strutture, etc).
Che ai contravventori alle seguenti disposizioni dovrà essere contestata violazione amministrativa, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto legislativo 267/2000, per un importo edittale compreso tra 25,00 euro e 500,00, secondo l’applicazione delle procedure dettate dalla Legge 689/81, fatta salva e in concorso con l’azioni penali previste dalla violazione dell’articolo 650 del Codice Penale e, se del caso, per quelle attinenti false dichiarazioni e simili, in relazione alla Legge Penale e al D.P.R. 445/2000.
Che i cittadini trovati a transitare nel territorio, identificati dalle Forze di Polizia come residenti al di fuori della Regione Toscana, vengano edotti dagli organi di controllo dei disposti dell’ordinanza 10/2020 emanata dal presidente della Giunta regionale toscana, invitandoli a rientrare presso la propria residenza primaria. A norma della stessa disposizione i medesimi, qualora necessitanti di cure mediche, dovranno servirsi del contatto con il proprio medico di base, di contro in presenza di manifestazione di sintomi riconducibili a quelli derivati da contaminazione del Coronavirus, dovranno mantenersi nell’alloggio che li ospita informando il servizio Ausl competente territorialmente, autoconfinandosi ed evitando il contatto con altri soggetti.

