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Coldiretti: “Necessario censire i fabbricati rurali che risultano nel Catasto terreni”

di Redazione
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Il legislatore, con il Decreto legge n. 201/2011, aveva previsto l’obbligo, per i titolari di diritti reali su fabbricati rurali che risultavano censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012; tale termine era stato prorogato dal Decreto legge 174/12 al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati situati nei comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.

L’Agenzia delle Entrate ha riscontrato la presenza di fabbricati rurali per i quali l’obbligo non è stato rispettato e risultano ancora censiti nel Catasto terreni: essendo ormai scaduto il temine previsto, la stessa amministrazione finanziaria ha stabilito, per gli inadempienti, la possibilità di regolarizzare la posizione, presentando una dichiarazione di aggiornamento con la possibilità di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso.

A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti al Catasto terreni e provvederà ad inviare una specifica comunicazione ai soggetti interessati al fine di consentire la regolarizzazione.

Di conseguenza, i soggetti interessati, dopo aver consultato l’elenco e aver ricevuto la comunicazione, possono:

1. segnalare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale presenza di anomalie riscontrate nel caso in cui non si concordi con il contenuto della comunicazione ricevuta;
2. regolarizzare la propria posizione e provvedere autonomamente all’iscrizione del fabbricato nel Catasto edilizio urbano.

In questo secondo caso, il proprietario, avvalendosi di un tecnico abilitato, dovrà presentare all’Agenzia del territorio l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

Va sottolineato che, in caso di regolarizzazione spontanea, è possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni, da un importo compreso tra 1.032 euro e 8.264 euro a un importo di 172 euro (ovvero 1/6 del minimo).

In caso di mancata regolarizzazione, l’Agenzia delle Entrate procederà all’accertamento e all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Devono essere dichiarati i fabbricati, aventi le seguenti destinazioni, e le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni, aventi le seguenti destinazioni:

  • fabbricato promiscuo;
  • fabbricato rurale;
  • fabbricato rurale diviso in subalterni;
  • porzione da accertare di fabbricato rurale;
  • porzione di fabbricato rurale;
  • porzione rurale di fabbricato promiscuo.

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
  • serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie,  porcili,  pollai,  casotti,  concimaie,  pozzi  e  simili,  di  altezza  utile  inferiore  a  1,80  m  e  di volumetria inferiore a 150 mc;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  • fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

L’elenco dei fabbricati rurali che devono essere dichiarati è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it indicando la provincia, il comune e gli identificativi catastali (foglio, sezione, mappale, sub).

In caso fossero necessari approfondimenti sul tema, gli uffici di Coldiretti Grosseto sono a disposizione per avviare la procedura richiesta.

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