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Responsabilità amministrativa delle imprese: se ne parla in un convegno della Cna

di Redazione
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Venerdì 6 febbraio, alle 18, la sede della Cna di Grosseto, in via Birmania 96, ospiterà un convegno sulla responsabilità amministrativa delle imprese

Il crescente fenomeno dei cosiddetti ‘White collar crimes’ (reati dei colletti bianchi) ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi da amministratori, manager o dipendenti, collegando ad esse pesanti sanzioni pecuniarie o interdittive – spiega Renzo Alessandri, direttore di Cna Grosseto -. Il legislatore comunitario, di conseguenza, ha invitato i governi nazionali a legiferare misure in grado di contrastare tale fenomeno perseguendo, direttamente, le persone giuridiche ritenute responsabili”.

Sulla base di tali premesse è stata varata la legge delega 300/2000: la base di partenza da cui il legislatore italiano ha iniziato a disciplinare la responsabilità amministrativa – continua Alessandri -. In applicazione al mandato della legge delega, quindi, è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001, che istituisce la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati posti in essere, nell’interesse e/o nel vantaggio dell’ente stesso, dai suoi amministratori, dirigenti o dipendenti. Tale disposizione attribuisce infatti la responsabilità  di alcuni tipi di reato non più, e non solo, alle persone fisiche che lo hanno commesso, ma anche, per non dire soprattutto, alle persone giuridiche, quali, ad esempio, le società in cui queste operano”.

I destinatari di tale decreto, oltre agli enti dotati, e non, di personalità giuridica quali, ad esempio, Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici sia privati che pubblici, sono tutte le imprese. Secondo la giurisprudenza prevalente, le imprese individuali sarebbero escluse, ma a questo orientamento si è contrapposta, nel 2011, una sentenza che include anche tali imprese nel novero dei soggetti cui si applica la disciplina. Ad oggi, pertanto, la questione resta controversa – spiega il direttore di Cna -. Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono molto severe e si distinguono tra pecuniari e, interdittive (interdizione dall’esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi) ed arrivano alla confisca, prevedono la pubblicazione della sentenza”.

La sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè vengono sempre applicate in caso di condanna; le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza vengono disposte dal giudice nei casi previsti dal decreto; le sanzioni interdittive possono essere applicate nei confronti delle imprese, già nella fase d’indagine, come misura cautelare. L’articolo 6, comma l lettera a, del Decreto stabilisce però che la società non è sanzionabile, sotto il profilo amministrativo, se può dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi – continua Alessandri -. L’ente, di conseguenza, è esonerato da responsabilità nei casi in cui adotti di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01; predisponga e adotti un codice etico; nomini un organismo di vigilanza. Ancora una volta, si è scritta una norma a ‘misura’ di grande impresa per poi estenderla, indistintamente e acriticamente, a tutto il sistema imprenditoriale. Tutti gli enti, e quindi anche tutte le imprese organizzate in forma societaria, dovranno adottare idonee misure di prevenzione dai ‘crimini’ economici, nel contesto di un esercizio dell’impresa conforme alla legge e rispondente a principi etici”.

L’iniziativa indetta dalla Cna, che avrà tra i relatori l’avvocato Fabio Tavarelli, si propone l’obiettivo di fornire ai soggetti interessati – conclude Alessandritutte le informazioni necessario e fronteggiare e gestire un nuovo e gravoso adempimento”.

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