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Obbligo di etichettatura, Cna: “Nuovo handicap per le imprese”

di Redazione
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A far data dal 13 dicembre scorso sono cambiate le modalità di etichettatura degli alimenti in tutta l’Unione Europea.

Lo ha stabilito il Regolamento comunitario 1169/2001, che ha introdotto significative novità sia sulla libera circolazione delle merci sia sulla tutela della salute dei consumatori.

Al riguardo, sono da segnalare le disposizioni relative ad una migliore “leggibilità” delle etichette (dalle dimensioni dei caratteri alle informazioni obbligatorie apposte nello stesso campo visivo), all’indicazione del Paese di origine e della provenienza delle carni suine, ovine, caprine ed avicole (obbligatoria dal primo aprile 2015), alla trasparenza delle informazioni: dovrà essere specificata con precisione – come nel caso degli “oli vegetali” – la reale natura degli ingredienti (olio di oliva, olio di palma, olio di semi, eccetera), e perfino l’indicazione dell’operatore alimentare responsabile delle informazioni sul prodotto, al posto dello stabilimento di produzione, (questione controversa che sta suscitando un acceso e giustificato dibattito).

Ma le novità principali, quelle che stanno preoccupando maggiormente gli operatori interessati, attengono da un lato all’etichettatura nutrizionale e dall’altro all’estensione dei nuovi obblighi all’intera filiera alimentare.

L’obbligo di etichettatura nutrizionale (anche se è già possibile, ovviamente, utilizzarla) entrerà in vigore solo nel dicembre del 2016; il regolamento stabilisce alcune esenzioni, ad esempio per “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.

Quest’ultima è una norma che sembrerebbe preludere all’esonero di molte categorie di piccoli produttori dall’obbligo di etichettatura.

Per ciò che riguarda invece l’estensione degli obblighi a tutta la filiera, la novità più dirompente è quella della possibile inclusione, tra i soggetti chiamati ad “etichettare” gli alimenti, anche del comparto della somministrazione.

Visto che già da alcuni anni, in base al Decreto 109/92, molti esercizi di vendita di prodotti sfusi fanno ricorso al cosiddetto “cartello unico” (panetterie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie a taglio, gastronomie, ecc.), per tali categorie le novità potrebbero limitarsi all’esposizione dei cartelli che indicano gli ingredienti, segnalando l’eventuale presenza di uno dei 14 allergeni (glutine, uova, latte, pesce, frutta a guscio, molluschi, crostacei, solfiti, lupini, sedano, arachidi, semi di soia, semi di sesamo, senape) ed evidenziandone la presenza con caratteri in grassetto o diverso colore.

Anche nel caso della somministrazione, parimenti, lo snodo centrale gira intorno alla presenza degli allergeni, viste le spiacevoli conseguenze che potrebbero derivare, per il cliente allergico, ma anche per il somministratore, dall’inconsapevole assunzione di alimenti contenenti allergeni – spiega Renzo Alessandri, direttore di Cna Grosseto -. Benché (teniamo conto che il Regolamento è già in vigore) non sia ancora stato emanato il decreto attuativo che disciplini le modalità di comunicazione ed in attesa di un quadro più chiaro, la presenza di allergeni può essere evidenziata attraverso il cosiddetto ‘libro degli ingredienti’ o direttamente nei menù (oppure attraverso un apposito richiamo al menù con un foglio addizionale) da fornire su richiesta del cliente”.

Infine, in attesa di conoscere l’entità delle ‘immancabili’ sanzioni (per ora si fa riferimento al D.lgs. 109/92) in molti invocano la possibilità di sostituire l’obbligo scritto con quello della comunicazione orale da rendersi obbligatoriamente su richiesta, come pare avvenga in molti altri Paesi europei – conclude Alessandri -. Non resta, quindi, che attendere; ma nell’attesa si consiglia comunque di cautelarsi. Non è la prima volta che, norme scritte a misura di grande impresa, recepite acriticamente e altrettanto acriticamente estese ad un sistema imprenditoriale che per la sua diffusione e parcellizzazione non ha eguali nel mondo, oltre a non produrre alcuna tutela del consumatore, rendono impossibile l’esercizio dell’impresa”.

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