Home GrossetoEconomia GrossetoDocumento di valutazione dei rischi , Cna: “Senza i novanta giorni di tempo le imprese devono essere veggenti”

Documento di valutazione dei rischi , Cna: “Senza i novanta giorni di tempo le imprese devono essere veggenti”

di Redazione
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Renzo Alessandri, direttore di Cna Imprese Grosseto interviene nuovamente su “Imprese e burocrazia”. Questa volta riguardo una riforma che ha per oggetto il documento di valutazione dei rischi che le imprese devono predisporre.

«“Grazie” alla legge comunitaria licenziata di recente dal Parlamento, le imprese non potranno più contare sui novanta giorni (previsti dal Dlgs 81/2008) per predisporre il documento di valutazione dei rischi – commenta Alessandri-.

Di conseguenza, dal prossimo 25 novembre, dovranno “dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, alla valutazione dei rischi”.

Dal momento che tale “idonea” documentazione dovrà contenere gran parte degli elementi poi riportati nel documento di valutazione è da ritenere che, nei fatti, la nuova legge anticipi la redazione di tale documento al momento stesso in cui viene avviata l’attività.

In altre parole, tutte le nuove imprese dovranno produrre i documenti di valutazione fin dalla loro costituzione.

Le modifiche apportate al quadro normativo previgente sono, come si comprenderà,  tutt’altro che marginali.

La legge comunitaria, infatti, interviene anche sull’art. 29 comma 3 del Testo Unico disponendo (di fatto) l’immediata rielaborazione del documento di valutazione (a fronte di “significative modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro o della evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”).

Anche in questo caso – prosegue Alessandri – (fermo restando l’obbligo di rielaborare il documento di valutazione entro 30 giorni), la legge comunitaria obbliga il datore di lavoro di dare “immediata evidenza”, attraverso idonea documentazione, di tale aggiornamento.

Molteplici, ovviamente, le perplessità ed i dubbi generati da tali nuovi adempimenti:

Appare del tutto incongruente il motivo che ha portato a mantenere, nel dettato normativo, il termine dei 90 giorni per elaborare (e quello dei 30 per modificare) il documento di valutazione dei rischi.

Cosa intenda il legislatore per “idonea documentazione” è infatti imprecisato. La conseguenza sarà quella di porre “in capo” (in prima battuta) ad un ispettore e successivamente ad un giudice (i casi di contenzioso finiranno per moltiplicarsi) la valutazione di tale circostanza.

L’aggiornamento non immediato del documento di valutazione dei rischi potrebbe determinare un’ammenda tra i 2.192 e i 4.384 euro; ancora imprecisata la sanzione comminabile in caso di mancato rispetto dell’obbligo di elaborazione contestuale all’avvio dell’attività.

Chi si accinge ad aprire un’impresa, alla luce delle novità appena descritte, dovrebbe avere il dono della preveggenza.

Prima ancora di iniziare l’attività potrebbe dover valutare le mansioni in grado di esporre a rischi potenziali, predisporre i documenti di valutazione e nominare: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); il responsabile dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente».

I risultati di una recente indagine della CNA – le PMI alle prese con la burocrazia – hanno fatto emergere un dato eclatante: per ogni norma abrogata, il processo legislativo italiano riesce ad introdurne 1,3 (le procedure che ogni impresa è obbligata a compiere costano circa 6 euro all’ora).

La legge comunitaria, sotto questo punto di vista, è un esempio sicuramente illuminante.

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