Grosseto. In merito all’esito dei ricorsi al Tar, “per rispetto della verità e per evitare fuorvianti interpretazioni delle pronunce”, Sei Toscana ritiene doveroso precisare quanto segue.
“Innanzitutto, non si tratta di stabilire vinti e vincitori, trionfanti o soccombenti, ma fissare con chiarezza i principi di diritto che regolano il contratto fra Sei Toscana, Ato e i 104 Comuni del bacino servito, e il loro rispetto da parte di tutti gli attori in gioco – si legge in una nota di Sei Toscana -. Proprio in tal senso, il Tar chiarisce una volta per tutte, in modo netto ed inequivocabile, le modalità di affidamento dei ‘servizi opzionali’. Così come scritto nel pronunciamento, infatti: ‘Il vincolo negoziale che discende dal contratto di concessione stipulato con Sei implica che: i comuni facenti parte dell’Ato debbano preventivamente negoziare con il gestore le condizioni tecniche ed economiche di esecuzione del servizio opzionale richiesto’ e che ‘se l’accordo non interviene in ragione del prezzo il servizio non può essere affidato a terzi a condizioni diverse da quelle negoziate e ad un prezzo uguale o superiore’”.
“Il giudice riconosce dunque che tutti i Comuni dell’Ato Toscana Sud, onde operare nel rispetto della concessione, sono tenuti a chiedere preliminarmente a Sei Toscana l’attivazione dei servizi opzionali, salvo poterli affidare a terzi soltanto in caso di mancato accordo con il gestore e sempre a condizione che l’eventuale affidamento ad altri operatori avvenga, contemporaneamente, alle stesse condizioni tecniche e ad un corrispettivo inferiore – termina il comunicato –. Per tale motivo, Sei Toscana invita le amministrazioni comunali del bacino servito a rispettare quanto previsto dalla concessione e confermato dalla recente sentenza del Tar, così da garantire un corretto e positivo proseguimento della concessione nell’interesse di tutti: cittadini e imprese che animano il territorio e gli oltre mille lavoratori e lavoratrici dell’azienda”.

