Matteo Della Negra, presidente dell’associazione Grosseto al Centro, ha scritto una lettera al prefetto di Grosseto, Fabio Marsilio, in merito ai lavori del Comune in viale Mascagni.
Ecco il testo integrale della lettera:
“Mi scuso in anticipo del disturbo che potrà arrecarLe questa mia in un momento di emergenza come questo, ma per questa vicenda La ritengo l’unico rappresentante istituzionale nel quale sento di poter riporre piena fiducia.
Lunedì hanno preso avvio le opere di taglio dei 52 pini di via Mascagni, nonostante il ricorso al Tar dell’Associazione Grosseto al Centro, che rappresento, e la fissazione dell’udienza sulla richiesta di sospensiva fissata per il 25 marzo p.v.
Abbiamo segnalato alla Polizia Municipale e all’Arpat che l’appalto pubblico non è munito dell’obbligatoria autorizzazione per le attività rumorose, alla Usl che le maestranze lavorano affiancate in un cestello in violazione dei recenti D.L. e D.P.C.M. sulle misure di prevenzione dai rischi di contaminazione, alle Guardie provinciali la violazione della normativa europea, nazionale e regionale sulla tutela dell’avifauna, ma i lavori sono proseguiti ininterrottamente.
L’ordinanza sindacale da noi impugnata, emessa dal primo cittadino quale Ufficiale di governo, è stata predisposta dal segretario generale quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 Legge 241/90.
Di conseguenza il nostro ricorso è stato notificato al sindaco e al segretario presso il domicilio comunale nonché al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura dello Stato, avendo enunciato domanda risarcitoria.
La questione che ci siamo posti e che Le pongo, è il fatto che è lo stesso segretario comunale ad aver emesso la Disposizione n.189 del 13 marzo 2020 con cui:
- ha disposto di resistere in giudizio come Comune,
- ha scelto l’avvocato esterno cui affidare la difesa,
- ha incaricato il Sindaco della sottoscrizione del mandato per la costituzione in giudizio.
Nella Disposizione in questione il Dr. Luca Canessa dichiara solennemente di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse né di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione.
Le funzioni e gli oneri a lui ascritti dall’art. 6 della Legge 241/90, avendo curato l’istruttoria e la redazione dell’Ordinanza, ci fanno invece pensare che egli ricada nella casistica di cui al successivo art. 6 bis, anche perché egli (come il sindaco) riveste lo status di parte resistente in giudizio (diversamente dal Comune) e, come tale, potrebbe astrattamente essere chiamato personalmente a rispondere del danno arrecato in caso di pronuncia giudiziale di illegittimità dell’atto che abbiamo impugnato.
I funzionari pubblici, qualora citati in giudizi civili, penali o amministrativi devono provvedere alla difesa a propria cura e spese salvo ottenere il rimborso dall’ente di appartenenza qualora il giudizio si concluda favorevolmente per loro.
In questo caso, invece, non solo si è derogato a questo principio ma, facendo resistere il Comune in persona del sindaco, si inibisce all’Ente territoriale la possibilità di assumere una diversa determinazione sull’oggetto del giudizio (rimanerne estraneo o svolgere in ipotesi anche un intervento adesivo), atteso che – come risulta indicato nell’Ordinanza – l’apparato comunale si era determinato a non aprire il cantiere per la presenza di nidi.
Le chiediamo quindi, in virtù delle Sue prerogative, di valutare se nei fatti descritti siano stati rispettati i principi di legalità dell’azione amministrativa, ovvero se sia quantomeno necessaria la nomina di un curatore speciale degli interessi del nostro Comune“.

