Via libera dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali alle richieste di carburante agevolato per le aziende agricole locali.
“E’ un importante risultato ottenuto da Coldiretti – afferma Andrea Renna, direttore di Coldiretti Grosseto – .Accogliendo le richieste della nostra organizzazione, il Ministero delle politiche agricole ha emanato un decreto con le nuove tabelle in cui sono indicati i quantitativi di gasolio che le Regioni devono assegnare alle imprese dall’anno in corso, ampliando notevolmente il novero sia delle colture che delle singole operazioni colturali prese in considerazione a tal fine. Significa più carburante ad accisa agevolata per le aziende agricole“.
Il provvedimento cancella di fatto i tagli disposti dalle Leggi di stabilità 2014 e 2015, che avevano portato a una diminuzione complessiva del 23% delle assegnazioni di carburante “agevolato” alle imprese agricole rispetto a quelle ottenute fino al 2013.
Le nuove tabelle, valide su tutto il territorio nazionale, sono in molti casi addirittura migliorative rispetto alla situazione precedente i tagli, garantendo quantitativi più congrui rispetto alle reali esigenze delle imprese agricole operanti nei diversi comparti, come richiesto dalla Coldiretti.
Per le operazioni di aratura e zappatura dei cereali autunno-vernini (grano, orzo, ecc.), ad esempio, si passa dai 46 litri ad ettaro del 2015 ai 70 del 2016, mentre per l’erpicatura il contingente agevolato sale da 15 litri a 25 litri.
Resta comunque salva la potestà delle Regioni di procedere ad assegnazioni suppletive di carburante agricolo in presenza di specifiche esigenze territoriali, emergenze climatiche, fitopatie o peculiarità colturali locali.
Il decreto è stato pubblicato il primo marzo sulla Gazzetta Ufficiale ed ha validità dal primo gennaio 2016.
“Dunque – conclude Renna –, le imprese agricole che tra gennaio e febbraio di quest’anno hanno già chiesto e ottenuto dalle Regioni di competenza il gasolio agevolato, assegnato sulla base dei vecchi parametri, possono chiedere l’integrazione della differenza, in quanto sono applicabili le nuove tabelle“.

