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Conoscere il fenomeno dello stalking e la normativa di riferimento consente alle vittime di reagire e di difendersi, mediante gli strumenti di tutela che le norme penali e civili prevedono, coinvolgendo soggetti e servizi ai quali rivolgersi sul territorio per ottenere aiuto.
Stalking: quando le attenzioni diventano persecuzione
L’attenzione che si trasforma in ossessione. Molestie quotidiane, silenziose, difficili da individuare e da arrestare. Ed il sospetto diventa paura, erode la libertà, fino a costringerti in una prigione soffocante. Questo è lo stalking: comportamenti reiterati di sorveglianza, controllo, contatto pressante e minaccia, che invadono con insistenza la vita di una persona per toglierle la quiete e l’autonomia. Gli atti persecutori sono un reato, punito con condanne da sei mesi a cinque anni di reclusione.
Dall’entrata in vigore della legge sullo stalking, il 25 febbraio 2009, è emerso un fenomeno dalle dimensioni allarmanti, con centinaia di richieste di aiuto da parte delle vittime: se i numeri impressionano per la loro crudezza, è ancor più sconcertante la casistica che l’introduzione del reato ha reso finalmente visibile.
Le vittime possono querelare subito lo stalker o chiederne prima l’ ammonimento: una risposta concreta ai cittadini, dopo un lungo oblio normativo.
I comportamenti persecutori sono riconducibili a minacce o molestie reiterate, sia fisiche che sessuali che psicologiche, tali da causare uno stato di prostrazione che induce la vittima a modificare il modo di vivere quotidiano. Nello specifico, la legge, oltre a prevedere la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, ne prevede l’aggravante se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona legata alla vittima da relazione affettiva anche pregressa; se avviene in danno di un minore, di una donna incinta, di una persona disabile; se è commesso con armi, travisamento, strumenti informatici o telematici.
Se, nell’escalation di atti persecutori accertati, il reo uccide la vittima, è punito con non meno di 21 anni di reclusione.
Per una prima assistenza è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito antiviolenza e stalking 1522, in grado di mettere in collegamento diretto le vittime con le Questure, offrendo anche supporto psicologico e giuridico.
Inoltre, presidi sanitari, uffici di polizia, istituzioni pubbliche sono tenuti ad informare la vittima della possibilità di avvalersi di Centri Antiviolenza, con i quali devono metterla in contatto, se richiesto, al fine del necessario supporto psicologico, legale e, qualora la vittima abbia paura di rincasare, anche logistico.
Da marzo 2009, inoltre, è operativo presso il Dipartimento per le Pari Opportunità il Nucleo Carabinieri – Sezione Atti Persecutori – composto da 13 carabinieri tra criminologi, psicologi, sociologi, biologi e informatici, per monitorare il fenomeno ed individuare i profili psicosociali dei molestatori: l’obiettivo finale è quello di realizzare un vademecum di riconoscimento per tutti gli operatori investigativi e di giustizia che si confrontino con la nuova tipologia di reato.
Per presentare la denuncia o richiedere l’ammonimento le vittime possono recarsi presso qualsiasi ufficio di polizia, ove troveranno operatori di polizia competenti a gestire, con le dovute cautele di attenzione e riservatezza, questa delicatissima fase. In molti casi, poi, è assicurato, sin dal momento dell’acquisizione della denuncia o dell’istanza di ammonimento, l’intervento di uffici di polizia maggiormente specializzati nelle peculiari investigazioni di settore, quali le unità specialistiche delle Squadre Mobili delle Questure, in grado di fare “rete” sul territorio con le altre istituzioni e le associazioni di volontariato per garantire, ognuno per la parte di competenza, la migliore assistenza e protezione alle vittime.
Il 25 novembre
Il 25 novembre è stato scelto nel 1999 come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell’Incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi tenutosi a Bogotà nel 1981.
Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal, considerate esempio per l’impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nel caos per oltre 30 anni.
Gli atti persecutori, cosa sono:
Lo stalking è un insieme di comportamenti indesiderati, molesti, persistenti e lesivi della dignità morale, mediante i quali lo stalker perseguita la vittima al fine di ricercare contatti con la stessa (o continuare ad averne), pur non voluti, con atteggiamenti aggressivi, fisici o psicologici, che determinano pesanti intrusioni nella sua vita privata e tali da ingenerare disagio, ansia e paura.
Diversi sono i moventi che spingono il molestatore ad agire: il desiderio di ristabilire una precedente relazione affettiva terminata; il tentativo ossessivo di instaurare una relazione o un contatto anche con persone pubblicamente note; il desiderio di vendetta; la ricerca di un approccio sessuale.
L’impatto dello stalking sulla vittima
Lo stalker produce nella vittima profondi e laceranti turbamenti che ledono, molte volte in maniera irreversibile, l’equilibrio fisico e psichico di quest’ultima, perché con il ripetersi degli eventi la vittima subisce un deterioramento mentale che va ad intaccare il suo benessere psicofisico.
In seguito ai traumi, lo stato d’animo della vittima può deviare in una fase disorganizzativa, nella quale è riscontrabile uno stato di negazione, meccanismo di difesa che serve ad allontanare il pensiero di quei tragici momenti: nel tentativo di superare l’accaduto o di minimizzare i danni, vengono così messi in atto dei veri e propri meccanismi di difesa. Tuttavia, nel tempo, tale “materiale rimosso” viene a collidere con un sentimento di ricerca della realtà, in seguito al quale la vittima sarà pervasa da un insostenibile senso di colpa.
Infatti, la vittima ripercorre mentalmente più volte la scena del crimine ponendosi domande, cercando di capire cos’altro poteva dire o fare per prevenire ciò che invece si è verificato. E’ in questa fase che appare fondamentale rivolgersi ad uno specialista psicologo, un professionista in grado di accompagnare la vittima di stalking in questo percorso di presa di coscienza, di riorganizzazione del trauma nel tentativo di ritornare alla normalità.
Pensare di farcela da sole, senza l’aiuto di esperti, è un errore.
Lo Psicologo, attraverso un attento ed empatico ascolto, aiuterà la vittima, dando fiducia alle sue personali capacità, stimolando e rinforzando il suo sistema motivazionale ed aiutandola a riacquistare l’autostima perduta.
In seguito all’evento traumatico, infatti, la vittima potrà essere pervasa da stati d’ansia acuti, problemi di insonnia fino a dei veri e propri quadri di disturbo post traumatico da stress.
Cosa prevede la legge
Art.612 bis Codice Penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Rimedi in ambito penale e modalità esecutive
Come già accennato in precedenza, prima di proporre querela, la vittima può tentare di fare desistere il molestatore assillante rivolgendosi al Questore.
A richiesta della persona offesa e, dopo aver assunte le necessarie informazioni, il Questore può infatti emettere un provvedimento di ammonimento.
E’ importante tener presente, nel valutare se rivolgersi al Questore che, dopo l’ammonimento, se il molestatore non pone fine alla sua condotta, il reato diviene procedibile d’ufficio. Ciò significa che il processo penale potrà svolgersi anche se non è stata proposta querela da parte della vittima e che tale condotta costituirà aggravante specifica, punibile anche con l’arresto.
Per ottenere l’avvio di un procedimento penale a carico dello stalker, la vittima deve proporre querela entro il termine di 6 mesi, decorrenti dai fatti-reato.
Tuttavia, come illustrato, ai sensi dell’art.612 bis, il reato diviene procedibile d’ufficio se:
- La condotta persecutoria è stata posta in essere nei confronti di un minorenne o di persona disabile;
- Se il reato è connesso ad altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
- Se il reato è commesso da persona previamente ammonita dal Questore.
In seguito alla querela od alla denuncia, il caso viene gestito dalla Procura della Repubblica territorialmente competente, con la collaborazione della Polizia Giudiziaria.
Tale Autorità può adottare varie misure a protezione della vittima, tra le quali la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa e/o dell’obbligo di mantenimento di una certa distanza dalla vittima e/o dai suoi congiunti (art. 282 ter c.p.p.).
Nei casi più gravi le misure cautelari possono consistere anche nella custodia cautelare in carcere o negli arresti domiciliari.
In tale contesto, la vittima può anche richiedere al Pubblico Ministero di disporre accertamenti medico-legali sul proprio stato di salute e sulle cause di eventuali patologie, mediante apposita consulenza medico-legale.
Infine, è facoltà della vittima nominare un Difensore di Fiducia e di poter accedere al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito dichiarato.
Rimedi in ambito civile
A fronte di una condotta persecutoria la vittima può chiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti, attraverso l’applicazione dell’art.2043 del Codice Civile.
Il nostro ordinamento prevede, infatti, che ogni comportamento illecito (e lo stalking lo è) obbliga colui che lo abbia commesso a risarcire il danno ingiusto che ne sia conseguito.
I danni risarcibili riguardano i danni materiali (quali ad esempio le spese per le cure mediche, per farmaci, per la perdita del lavoro o conseguenti a danneggiamenti di cose).
A questi si aggiungono i danni non patrimoniali (quali il danno biologico e il danno esistenziale, nonché il danno morale) e tutti quei danni configurabili nelle ripercussioni che la vittima subisce nel suo vivere comune, nel fatto di sentirsi limitata nella sua libertà a relazionarsi con il mondo, nella tranquillità perduta, nel “timore del peggio”. Spesso, infatti, come abbiamo visto, i comportamenti che caratterizzano lo stalking creano nella vittima stati di ansia, depressione, insonnia, che possono degenerare in una vera e propria patologia, che potrà essere accertata con una perizia medico-legale.
Nel caso in cui lo stalking si consumi in ambito familiare o di convivenza, la vittima può richiedere l’allontanamento del coniuge/compagno perseguitante ed eventualmente la corresponsione di un assegno di mantenimento.
Se lo stalking è commesso sui figli minori o sul genitore in presenza dei figli minori (c.d. violenza assistita), le conseguenze possono arrivare a comportare la decadenza dalla potestà genitoriale.
Rimedi in ambito lavorativo
Nel caso in cui il comportamento persecutorio avvenga sul luogo di lavoro e durante le ore di lavoro, da parte di colleghi o superiori, si potrà fare una segnalazione ai superiori gerarchici, ai rappresentanti sindacali od alla Consigliera di Parità, chiedendo di essere tutelati.
La legge prevede infatti la possibilità di comminare sanzioni disciplinari in tali casi.
A chi ci si può rivolgere
In seno al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato istituito un numero telefonico di pubblica utilità nazionale “1522” (gratuito), pensato per fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza. Il citato numero è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con accoglienza disponibile nelle lingue italiana, inglese, francese, spagnola ed araba. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle donne vittime di violenza, offrendo informazioni utili ed un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti a livello locale.
Nato e pensato nel 2009 come servizio pubblico nell’intento esclusivo di fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza, con l’entrata in vigore, nello stesso anno, della L.38 in tema di atti persecutori, ha iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking.
Lo stile relazionale e comunicativo intrattenuto con le vittime che si rivolgono al “1522” rientra sempre in un quadro di accoglienza partecipata e competente. Il servizio mediante l’approccio telefonico sostiene l’emersione della domanda di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle vittime con l’assoluta garanzia dell’anonimato. Dal 2010, i casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le forze dell’ordine.
Per richiedere chiarimenti e informazioni si può inviare un’email a: violenza.po@governo.it
- Per richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, proporre querela, richiedere l’ammonimento da parte del Questore
POLIZIA DI STATO 113
ARMA DEI CARABINIERI 112
- Per depositare la querela e chiedere l’adozione di provvedimenti di competenza
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