Per effetto della legge del 21 giugno 2012 numero 69, entrata in vigore il 21 agosto scorso, è stato modificato l’articolo 202 del Codice della strada.
Adesso, è prevista la possibilità per il trasgressore di beneficiare di una riduzione del 30% dell’importo dovuto quale pagamento in misura ridotta per le multe comminategli dalle forze dell’ordine.
La riduzione sarà possibile se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione, cioè quando l’agente della Polizia Municipale consegna la multa all’automobilista, o dalla notifica, cioè quando la sanzione è recapitata a casa. La possibilità è estesa anche al preavviso sul parabrezza: in questo caso occorre pagare la multa entro cinque giorni dalla violazione.
Nell’ipotesi di notifica, la riduzione va applicata solo all’ammontare della sanzione prevista dal Codice della strada, mentre restano escluse le spese di notifica che andranno, quindi, pagate per intero.
La multa scontata dovrà essere corrisposta per intero, nel suo ammontare esatto al centesimo, senza arrotondamento. Gli errori di calcolo, d’altra parte, costano carissimo: perdita del diritto non solo allo sconto del 30%, ma anche al pagamento della sanzione in misura ridotta, quella cioè che andrebbe corrisposta entro 60 giorni dalla notifica, con conseguente ricarico di spese e interessi.
Per i divieti di sosta, il pagamento entro cinque giorni dal preavviso sul parabrezza comporta una riduzione da 41 a 28,70 euro. Se il pagamento verrà effettuato entro cinque giorni dalla notifica, sarà possibile usufruire dello sconto da 41 a 28,70 euro, ma dovrà essere versata anche la quota relativa alla notifica (spese postali e Can o Cad), che di fatto azzera la riduzione.
Quindi, per usufruire del risparmio, è consigliabile pagare la sanzione entro i cinque giorni dal preavviso.
Possono beneficiare della riduzione tutti gli automobilisti, indipendentemente dal numero di punti sulla patente e dall’esperienza, dunque anche i neopatentati. Chi sceglie di levarsi il pensiero, estinguere subito e beneficiare della riduzione, deve tenere presente che con questa soluzione perde il diritto al ricorso al prefetto o al giudice di pace.
Lo sconto è valido per alcune infrazioni del codice della strada. In particolare, sono escluse tutte quelle che prevedono le sanzioni accessorie della confisca dell’auto o della sospensione della patente.
Ecco due esempi tipo: guida con un tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti indicati dalla legge o superamento dei limiti di velocità oltre la soglia dei quaranta chilometri all’ora. In questi casi, per le sanzioni, non è contemplata alcuna riduzione e le multe vanno estinte per l’intero ammontare. L’articolo 202 comma terzo precisa inoltre: “Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi ovvero … si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé”.
Quindi: niente patente in tasca, niente taglio della sanzione.
L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha quindi provveduto, tramite disposizione del Comandante del Vigili Urbani, ad impartire disposizioni ai componenti del Corpo, affinché il cittadino riceva la massima informazione sulle procedure.

