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Rifiuti, il sindaco incontra Enrico Rossi: “Pluralità dei gestori per un servizio migliore”

di Redazione
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Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore comunale all’ambiente, Simona Petrucci, sono stati ricevuti questa mattina dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, per un incontro sul tema dei rifiuti.

Presente anche l’assessore regionale all’ambiente e alla gestione del ciclo dei rifiuti, Federica Fratoni.

“Abbiamo consegnato al governatore Rossi i documenti politici del Comune di Grosseto e dei Comuni di Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio e Magliano in Toscana, trovando nel presidente Rossi la massima disponibilità a ricevere ed esaminare attentamente le nostre istanze – spiega il sindaco -. In particolare, nelle richieste avanzate viene evidenziata la necessità di modificare la Legge regionale 69 del 2011 (articolo 42), introducendo il principio di pluralità dei gestori all’interno di ogni singolo Ato della Toscana. Questa richiesta s’inserisce peraltro perfettamente nel dettato espresso nelle Linee guida del dipartimento degli affari regionali dell’aprile 2013 e nel documento denominato Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani (del 21 gennaio 2016) dell’Autorità garante sulla concorrenza e il Mercato (Agcom). È proprio in quest’ultimo testo infatti che, in relazione alle fasi di spazzamento e raccolta si forniscono chiare indicazioni sulla individuazione della dimensione ottimale del bacino di affidamento del servizio, affinché si garantisca una gestione efficiente dello stesso. Viene qui sottolineato che gli studi a disposizione suggeriscono che la soglia massima nella gestione del servizio, in termini di popolazione servita, vari in un range molto ampio compreso tra i 30.000 e i 100.000 abitanti“.

Il sindaco Vivarelli Colonna si ritiene soddisfatto dell’incontro.

“Molti sono stati i punti di convergenza con il presidente Rossi – sottolinea il sindaco, nel quale confidiamo per arrivare al risultato che più ci sta a cuore, ovvero un servizio migliore da rendere ai cittadini, con costi decisamente più contenuti a carico degli enti e degli stessi contribuenti”.

La lettera

Ecco il testo integrale della lettera presentata dal sindaco Vivarelli Colonna al governatore Enrico Rossi:

“A seguito della vicenda giudiziaria che ha interessato ATO Toscana Sud e il Gestore 6 Toscana, i Comuni di Grosseto, Orbetello, Isola del Giglio, Magliano in Toscana e Monte Argentario hanno espresso più volte la loro preoccupazione riguardo al futuro della gestione dei rifiuti nei territori a sud della Toscana. Queste amministrazioni hanno compreso ed evidenziato, in più occasioni, l’inefficacia delle politiche di area vasta, caratterizzate unicamente da un accentramento di potere con conseguente penalizzazione delle periferie territoriali e limitazione delle azioni di verifica e di intervento diretto dei sindaci nei confronti del gestore dei servizi. Sono stati fatti Consigli Comunali nei quali sono stati dibattuti “Ordini del Giorno” e “Mozioni” contro le politiche di area vasta, contro l’istituzione dell’ATO Unica, a favore di una modifica della L.R. 69/2011 ed in particolare dell’art. 42, (atti allegati al presente documento).

Con l’entrata in vigore della L.R.T. 69/2011 e la successiva istituzione delle tre ATO, è stato, di fatto, tolto potere ai Sindaci e conferito nelle mani di un’unica figura: il Direttore Generale, ossia un soggetto che di fatto ha pieno potere di decidere come gestire il ciclo dei rifiuti per tutti i Comuni compresi in quel determinato Territorio d’Ambito.

Allo stato attuale la L.R. 69/2011 non prevede figure complementari da affiancare al Direttore, in maniera tale da limitarne il potere; nello specifico, per l’ATO Toscana Sud era il Direttore Corti a determinare le tariffe, le strategie degli impianti, i flussi dei rifiuti.

Parlare di ATO Unica anche per i rifiuti è perpetuare l’errore già fatto per l’Autorità Idrica Toscana AIT, dove oramai nulla è più in mano ai Sindaci. Tutto è deciso a livello regionale; i Sindaci con le loro esigue percentuali di rappresentanza non possono far altro che partecipare alle riunioni, consigli ed assemblee per rispetto dei cittadini ma senza che il loro assenso o diniego possa incidere sulle tariffe, sugli investimenti, sulle strutture degli Enti gestori del servizio.

Codesto spettabile Ente, prima di proporre un’ATO Unica, dovrebbe prendere parte ai Consigli Direttivi e alle Assemblee della AIT per vedere la scarsa presenza delle Amministrazioni Comunali, proprio in virtù del fatto che poco possono fare contro le logiche politiche che dettano legge in quell’Ambiente.

Accentrare il potere nelle mani di pochi è ad oggi la palese dimostrazione di un fallimento gestionale ed economico che ricade sui cittadini.

In simile contesto, il raggiungimento della soglia del 70% di raccolta differenziata prevista dalla normativa comunitaria e regionale, è ad oggi una vera e propria utopia trovandosi le Amministrazioni Comunali dell’ATO Toscana Sud sprovviste di un reale potere di contrattazione con il gestore il quale, sulla scorta di un contratto assolutamente sbilanciato in suo favore, è in grado di disincentivare qualsiasi politica virtuosa nella fase della raccolta.

Premesso quanto sopra e:

– dato atto che le ragioni delle attuali e pressoché quotidiane anomalie che affliggono la gestione del servizio raccolta rifiuti sono da ascriversi, in modo preponderante, al fatto che un unico gestore nel contesto del singolo ATO non è in grado di pianificare adeguatamente e garantire l’espletamento di un servizio in un ambito territoriale vasto, ampiamente disomogeneo; tenendo conto che tutto ciò non porta al soddisfacimento delle direttive europee e dell’aumento dei dati di raccolta differenziata;

– considerato che l’affidamento del servizio ad un unico gestore all’interno di ogni ATO è previsto dall’art. 42 della legge regionale n. 69 del 2011;

– considerato quanto espresso nelle linee guida dettate dal dipartimento affari regionali dell’aprile 2013 ove si legge … il fatto che, a seguito della conversione in legge del D.L. 179/2012, si è chiarito che il legame tra fra ATO e lotti di affidamento non è cogente. Mentre infatti il testo originario dell’art. 34 (comma 13) sanciva che “le procedure di conferimento della gestione […] sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali omogenei […]”, il testo definitivo dell’art. 34 (comma 23) stabilisce che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”. Lo spostamento di enfasi dal territorio all’ente competente sul territorio appare significativo della volontà del legislatore di rendere maggiormente flessibile il rapporto fra ATO e lotti di affidamento …l’identificazione fra ambiti ottimali e lotti di affidamento sarebbe stata per più motivi inopportuna perché potenzialmente in antitesi con la finalità concorrenziale della norma;

– rilevato che il documento “Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani” pubblicato in data 21/1/2016 dall’Autorità Garante sulla Concorrenza ed il Mercato (AGCOM), in relazione alle fasi a monte (spazzamento e raccolta) fornisce chiare indicazioni (capoverso 19) sulla “individuazione della dimensione ottimale del bacino di affidamento del servizio affinché si garantisca una gestione efficiente dello stesso”, sottolineando “che gli studi a disposizione suggeriscono che la soglia massima nella gestione del servizio si aggira attorno alle 80-90.000 tonnellate di rifiuti mentre, in termini di popolazione servita, essa varierebbe in un range molto ampio compreso tra i 30.000 e i 100.000 abitanti” e pone in risalto (capoverso 178 e segg.) i “rischi relativi alla commistione tra soggetti gestori e soggetti proprietari degli” impianti, che deve essere evitata con norme rigorose che impediscano qualsiasi possibile forma di commistione, di collegamento anche tra società;

– ritenuto che le ragioni esposte evidenziano la necessità di una modifica dell’art. 42 della legge regionale 69/11, sostituendo al principio dell’unicità del gestore quello della pluralità di lotti di affidamento per il servizio di raccolta;

– ritenuto che, per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla previsione normativa regionale, nell’ambito dell’ATO Toscana Sud sono già stati istituiti distretti più piccoli denominati Aree Omogenee di Raccolta AOR, all’interno delle quali i singoli comuni possono meglio rappresentare le proprie istanze e le loro necessità;

– ritenuto che l’istituzione delle AOR, per quanto apprezzabile, assai difficilmente potrà rimuovere le principali problematiche che affliggono il servizio dal momento che la causa primaria delle difficoltà è rappresentata proprio dall’unicità del gestore, che ha già dimostrato nel corso dei tre anni di contratto di non essere in grado di assolvere la funzione del servizio di spazzamento e raccolta in un contesto territoriale così vasto ed articolato;

– ritenuto che l’ambito delle istituite AOR potrebbe, al contrario, soddisfare appieno i criteri dimensionali indicati dalle citate linee guida e dal documento dell’AGCOM per i lotti di affidamento, mentre in capo alla Autorità di Ambito rimarrebbe la potestà e responsabilità riguardo la progettazione e gestione delle fasi a valle della filiera (recupero/riciclo, trattamento e smaltimento in discarica), comprese le fasi post mortem e le bonifiche dei relativi impianti nonché il potenziamento e la conversione di eventuali impianti ridondanti in nuovi impianti, oggi assenti, per il trattamento di alcune tipologie di rifiuti nell’ottica di una sostanziale autosufficienza a livello provinciale – come consigliato dal rapporto Anti-trust;

-considerato che le funzioni di pianificazione rimanenti in capo all’ATO potrebbero essere assolte in modo più agevole da un organo più ristretto rispetto all’assemblea, ma al tempo stesso ugualmente rappresentativo delle esigenze territoriali, quale potrebbe essere il consiglio direttivo composto dai rappresentanti delle AOR; mentre risulterebbe fondamentale ridimensionare la figura del Direttore Generale al quale far affiancare altre due persone per limitarne i poteri. Le risorse così liberate potrebbero essere utilizzate per la costituzione di uno staff con preparazione sia tecnica che giuridica che, oltre a provvedere alla predisposizione delle singole gare di affidamento e prestare assistenza alle AOR nelle fasi di esecuzione del servizio, avrebbe il compito di dare attuazione alle linee di pianificazione predisposte dal Consiglio Direttivo nelle fasi a valle della raccolta;

– considerato infine che, in un tale contesto, nel pieno rispetto delle facoltà previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nell’ambito della formazione della documentazione di gara, sarà resa effettiva e concreta la possibilità di utilizzare clausole primarie in ordine alla:
• riduzione attesa del quantitativo totale di rifiuti prodotti, sia differenziati che indifferenziati, per ogni AOR;
• massimizzazione delle percentuali di raccolta differenziata e distanza temporale dalle attuali percentuali alle percentuale imposte dall’UE;
• perseguimento dell’offerta economicamente vantaggiosa;
• valorizzazione dei rifiuti nobili.

Si chiede quanto segue:

– di modificare la legge regionale toscana n. 69/11:
a) introducendo il principio di pluralità di gestori all’interno di ogni singolo ATO della Toscana e, sulla scorta di tale modifica, adeguare la struttura degli stessi ATO configurandoli come centrali di committenza, a tutela dell’uniformità delle condizioni generali di servizio per l’espletamento delle gare nonché di assistenza contrattuale e tecnica post gara ai singoli lotti di affidamento, comunque denominati,
b) configurando il Consiglio Direttivo, soggetto rappresentativo dei singoli lotti di affidamento, quale organo di pianificazione di ambito in materia di impiantistica e comunque di organizzazione delle fasi di gestione dei rifiuti successive alla raccolta,
c) Ridimensionare la figura del Direttore Generale, affiancandogli due persone in grado di limitarne il potere ed effettuare un controllo reciproco sull’operato,
d) ponendo una durata massima dei contratti relativi al servizio di raccolta rifiuti non superiore a 10 anni e comunque dopo un’attenta valutazione economica dell’investimento“.

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