Il Consiglio comunale di Grosseto modifica sensibilmente il regolamento sulla tassa di soggiorno: le azioni introdotte mirano rendere più snelle le procedure di riscossione da parte degli albergatori, che rivestendo il ruolo di agenti contabili di fatto, sono assoggettati alle procedure di riscossione dell’imposta nei confronti dei turisti ospitati e la riversano al Comune.
“Era necessario ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei titolari di strutture ricettive – commenta Luca Agresti, assessore al turismo –: non ritenevamo giusto gravare su quei soggetti di ulteriore burocrazia. Era anche opportuno estendere e chiarire le cause di esenzione dell’imposta, nonché ridefinire e precisare le modalità di applicazione di eventuali sanzioni”.
Nell’occasione, sono state ridefinite e precisate le modalità di applicazione delle sanzioni nei confronti titolari in caso di inadempienze ed omissioni nella dichiarazione e riversamento al Comune dell’imposta.
“Abbiamo un grande progetto per il turismo: abbiamo ampliato i tavoli di partecipazione programmatica alle Pro Loco, in sostituzione delle vecchie circoscrizioni – commenta il sindaco Vivarelli Colonna -. Con loro, e potenziando anche la collaborazione con Grosseto Fiere e con altri soggetti istituzionali, lavoreremo alla realizzazione di grandi eventi di richiamo nazionale che porteranno alla destagionalizzazione delle presenze sul territorio”.
Novità anche per le esenzioni: non saranno tenuti a pagare l’imposta i residenti nel Comune di Grosseto, il personale dipendente della struttura ricettiva nella quale svolge attività lavorativa, le donne ed i loro figli vittime di violenza a cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza.
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Regolamento vigente (in corsivo e sottolineate le parti modificate e/o soppresse ) |
Regolamento modificato (in grassetto le parti aggiunte) |
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Art.2 Istituzione dell’imposta 1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico. A titolo esemplificativo: a. progetti di sviluppo di reti di escursionistica, anche in ambito intercomunale; b. progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale; c. rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione; d. riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi; e. finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati; f. progetti di mobilità turistica interna; g. investimenti per migliorare l’immagine e la qualità dell’accoglienza turistica della località; h. igiene e decoro del territorio – servizi alla collettività che favoriscano l’accoglienza turistica. 2. Il gettito derivante dall’imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell’Ente in un apposito capitolo di entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell’entrata, finanziati con tale capitolo, dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del Comune. 3. Il Comune di Grosseto, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l’utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall’istituzione dell’imposta di soggiorno. 4. L’imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale di Grosseto nel periodo dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno. 5. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti, anche non consecutivi. Al raggiungimento del limite dei 7 giorni concorrono tutti i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nei territori dei comuni della provincia di Grosseto, laddove le relative amministrazioni comunali abbiano sottoscritto uno specifico accordo con il Comune di Grosseto.
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Art2 Istituzione dell’imposta 1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico. A titolo esemplificativo: · progetti di sviluppo di reti di escursionistica, anche in ambito intercomunale; · progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale; · rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione; . riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi; · finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati; · progetti di mobilità turistica interna; · investimenti per migliorare l’immagine e la qualità dell’accoglienza turistica della località; · igiene e decoro del territorio – servizi alla collettività che favoriscano l’accoglienza turistica. 2. Il gettito derivante dall’imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell’Ente in un apposito capitolo di entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell’entrata, finanziati con tale capitolo, dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del Comune. 3. Il Comune di Grosseto, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l’utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall’istituzione dell’imposta di soggiorno. 4. L’imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale di Grosseto nel periodo dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno. 5. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti, anche non consecutivi, effettuati nel Comune di Grosseto nel periodo annuale di vigenza dell’imposta.
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Art. 4 Misura dell’imposta 1. La misura dell’imposta è stabilita con provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
2. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell’imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.
4. Per la determinazione del prezzo medio si applica la metodologia di calcolo di seguito riportata:
Il prezzo dell’unità di alloggio delle strutture ricettive deve essere così determinato: Albergo: costo giornaliero della camera doppia comprensiva di prima colazione. Agriturismo: costo giornaliero dell’unità abitativa di capienza minima per due persone/costo giornaliero camera per due persone comprensiva di prima colazione. Residence, C.A.V., R.T.A.: costo giornaliero dell’unità abitativa di capienza minima per due persone. Affittacamere: costo giornaliero della camera doppia comprensiva di prima colazione. Campeggi, Aree di Sosta: costo giornaliero della piazzola più due persone adulte, anche nel caso in cui la struttura abbia più tipologie di unità (es. piazzole, bungalow, case mobili, ecc.). 5. Ogni struttura ricettiva, attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, comunica al Comune di Grosseto, entro il 1° Marzo di ciascun anno, il prezzo medio da essa praticato, mediante apposita modulistica predisposta dall’Amministrazione Comunale.
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Art. 4 Misura dell’imposta 1. La misura dell’imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita dalla legge. 2. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell’imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione ai servizi resi che concorrono a determinare il prezzo. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del correlato valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli Alberghi, le Residenze Turistico-Alberghiere, i Campeggi, i Villaggi Turistici, i Residence e gli Agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in“stelle”, “chiavi” e “spighe”.
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Art. 5 Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i minori di anni 14 ed i soggetti, nel numero massimo di due persone per degente, che assistono i ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale.
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Art. 5 Esenzioni
a. i minori di anni 14; b. i soggetti, nel numero massimo di due persone per degente, che assistono i ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale; c. i residenti nel Comune di Grosseto; d. il personale dipendente della struttura ricettiva nella quale svolge attività lavorativa; e. le donne ed i loro figli/e vittime di violenza a cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza, a seguito della sottoscrizione di protocolli di intesa da parte di Autorità amministrative e Associazioni di Categoria di operatori turistici, al fine di supportare il sistema locale per la prevenzione ed il contrasto delle violenze nei confronti dei soggetti deboli, delle donne e della violenza domestica.
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Art.6 Versamento dell’imposta 1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura.
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Art.6 Versamento dell’imposta 1. I soggetti di cui all’art.3 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, nella misura di cui all’art. 4. |
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Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Grosseto sono tenuti a:
2. L’invio potrà essere effettuato su carta, con PEC o tramite apposite procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Grosseto. L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un’apposita modulistica.
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Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Grosseto sono tenuti a: a. informare i propri ospiti sull’applicazione dell’imposta di soggiorno; b. ricevere la somma versata dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza; c. ricevere la documentazione comprovante il diritto all’esenzione; d. versare al Comune di Grosseto le somme ricevute dai soggetti passivi, mediante bonifico bancario o pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale, nei termini stabiliti dal successivo comma 3; e. trasmettere all’Amministrazione, nei termini stabiliti dal successivo comma 3, avvalendosi dell’apposita modulistica o delle procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Grosseto, anche nel caso in cui non sia dovuto nessun riversamento d’imposta, la dichiarazione periodica contenente: · il riepilogo numerico mensile degli ospiti soggetti ad imposta, dei relativi pernottamenti imponibili e l’importo incassato; · il riepilogo numerico dei soggetti esenti e dei relativi pernottamenti imponibili; · il riepilogo numerico dei soggetti che hanno già corrisposto l’imposta di soggiorno e dei relativi pernottamenti imponibili; · il riepilogo numerico dei soggetti che si sono rifiutati di pagare l’imposta e dei relativi pernottamenti imponibili; · trasmettere all’Amministrazione, nei termini stabiliti dal successivo comma 3 le generalità dei soggetti che si sono rifiutati di corrispondere l’imposta, avvalendosi dell’apposita modulistica predisposta dal Comune, sollevando il gestore da ogni responsabilità quanto al rispetto della normativa sulla privacy; h. presentare annualmente il rendiconto di gestione previsto dall’art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) per gli agenti contabili nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). 2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 potrà essere effettuata tramite servizio postale, PEC, consegna a mano, mail o tramite apposite procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Grosseto, ad esclusione del rendiconto di cui al punto g, il quale dovrà pervenire in originale a firma autografa da parte dell’agente contabile, a meno che lo stesso non venga prodotto tramite PEC e firmato digitalmente. 3. I periodi di imposta e la scadenza dei pagamenti sono regolamentati come segue:
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Art. 9 Sanzioni 1. Si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dei principi generali dettati in materia dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473 e successive modificazioni. 2. L’omesso, parziale o tardivo pagamento dell’imposta da parte del soggetto passivo è sanzionato con l’irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell’imposta non versata, secondo le modalità previste dall’art.13 del Decreto Legislativo n. 471/1997, oltre all’addebito delle spese di accertamento. 3. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette, oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
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Art. 9 Sanzioni 1. Si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dei principi generali dettati in materia dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473 e successive modificazioni. 2. L’omesso parziale o tardivo pagamento dell’imposta da parte del soggetto passivo è sanzionato con l’irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell’imposta non versata, secondo le modalità previste dall’art.13 del Decreto Legislativo n. 471/1997, oltre all’addebito delle spese di accertamento. 3. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori per le violazioni degli obblighi di cui all’ Art. 7 del presente Regolamento sono soggette, oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689. |
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Art. 10 Riscossione coattiva 1. Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente. |
Art. 10 Riscossione coattiva 1. Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigente.
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ART. 12 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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ART. 12 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. e ss.mm.ii.
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Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013. 2. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L. n. 212/2000, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° Giugno 2013
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Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
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