Il sindaco di Gavorrano, Elisabetta Iacomelli, con propria ordinanza n° 9/2016, vista la necessità di tutelare la salute di un bambino affetto da favismo, ordina:
- il divieto di seminare e coltivare fave (vicia faba) nel raggio di 300 metri, in linea d`aria, dall`area compresa tra via Gobetti, via Tarantelli, via Vespucci,a Bagno di Gavorrano;
- di provvedere a cura dei coltivatori, entro 10 giorni da oggi, a spianare, rimuovere e/o distruggere tutte le coltivazioni di fave attivate entro l`ambito territoriale suddetto.
L`inosservanza dell’ordinanza costituisce reato ai sensi dell`art. 650 del Codice Penale.
L’ordinanza
Ecco il testo integrale dell’ordinanza:
“Il sindaco, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale,
premesso che, ai sensi dei risultati scientifici oramai acquisiti, il favismo è determinato da un’alterazione genetica che comporta l’anomalia strutturale dell’enzima glucosio 6 – fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), che espone i soggetti che ne sono affetti, al rischio dello svilupparsi di crisi emolitiche;
dato atto che tali crisi possono insorgere a seguito dell’ingestione di tale legume ovvero anche alla sola percezione dell’odore delle medesime o all’inalazione del loro polline durante il periodo dell’inflorescenza;
attestato che nel territorio comunale è presente un bambino affetto dalla patologia sopra descritta, come si evince dalla certificazione rilasciata in data 08/09/2015 dall’Azienda Ospedaliera Pisana – U.O. Oncoematologia pediatrica, allegata all’istanza presentata dai genitori, prot. n. 15683 del 30/11/2015;
preso atto che, nei casi di favismo, l’intervento preventivo più efficace scientificamente provato, per evitare lo scatenarsi delle crisi emolitiche consiste essenzialmente nell’assenza di piantagioni di fave e nell’assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità sia delle abitazioni sia degli ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro, studio, cura o partecipazione al culto;
ritenuto che la libera iniziativa economica dei privati possa e debba essere ristretta per gravi motivi di interesse generale e dato atto che l’esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare;
richiamato il parere rilasciato, a seguito di nostra istanza prot. n. 16301/2015, dall’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto – Dipartimento di prevenzione unità funzionale igiene, sanità pubblica e nutrizione nella quale la distanza di sicurezza consigliata per eventuali restrizioni nella coltivazione e commercio di fave è di 300-500 metri;
ritenuto di dover intervenire a tutela della salute del minore interessato, vietando la coltivazione dei legumi in questione entro metri 300 di raggio dai luoghi comunemente frequentati, secondo le indicazioni ricevute dai genitori, nell’istanza sopra richiamata, nonché regolamentarne la vendita e somministrazione;
visto l’art. 13 della Legge 833/1978 ‘Istituzione del servizio sanitario nazionale’;
visti l’ art. 50 del D. Lgs. 267/2000 ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali’;
ordina per i motivi sopra esposti:
1. il divieto di seminare e coltivare fave (vicia faba) nel raggio di metri 300, in linea d’aria, dall’area compresa tra via Gobetti, via Tarantelli, via Vespucci (Bagno di Gavorrano), secondo quanto indicato nella cartina allegata;
2. ai titolari delle attività commerciali, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche e private, site nell’ambito del centro abitato che servono o pongono in vendita fave fresche sfuse, di darne corretta pubblicità a mezzo di un cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 40 con la seguente dicitura: ‘Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio commerciale sono esposte fave fresche sfuse’. Tale cartello dovrà essere posto bene in vista, sia all’ingresso per il pubblico, sia nel settore di vendita;
3. di segnalare la coltivazione di fave, nelle zone non soggetto a tale divieto, mediante l’esposizione di apposito cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 40;
4. di provvedere a cura dei coltivatori, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a spianare, rimuovere e/o distruggere tutte le coltivazioni di fave attivate entro l’ambito territoriale di cui sopra;
5. di incaricare il comando di Polizia Municipale della notifica della presente ordinanza agli esercizi commerciali ortofrutticoli ubicati nel raggio d’azione della presente ordinanza;
6. che la presente ordinanza venga pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune, affissa in luoghi di visibilità pubblica nel raggio di 300 mt dalle vie sopra indicati e venga trasmessa agli organi locali di stampa per la massima diffusione;
7. alla Polizia Municipale di vigilare il rispetto della presente ordinanza la cui inosservanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Informa
che ai sensi dell’art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presento provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
che la presente ordinanza verrà notificata all’Azienda USL 9 Grosseto e comunicata alla Prefettura“.

