«Un traguardo non più rinviabile».
È il commento del presidente della commissione agricoltura Luca Sani al sì definitivo alla proposta di legge sull’agricoltura sociale, che dopo l’approvazione in Senato è tornata alla Camera in commissione XIII.
«Si tratta – dichiara Sani – di un provvedimento molto atteso. Secondo uno studio condotto dall’Inea (Istituto nazionale di economia agraria, ndr), le cooperative sociali agricole nel 2009 erano 389, coinvolgevano quasi 4 mila lavoratori con un fatturato complessivo di 182 milioni di euro. In questi anni sono notevolmente aumentate. E spesso sono realtà che lavorano insieme ai Comuni, alle Asl, alle associazioni locali e ad altre imprese. In Italia sei regioni hanno già emanato leggi che regolano l’agricoltura sociale: Veneto, Liguria, Abruzzo, Calabria, Campania e Toscana. La legge quadro nazionale è uno strumento che metterà ulteriore ordine e di grande utilità per lo sviluppo delle realtà che si occupano di agricoltura sociale. Inoltre, favorisce la collaborazione tra imprese agricole e cooperative».
«L’agricoltura sociale – prosegue il deputato del Pd – è un fenomeno che nasce dal basso e si è esteso rapidamente, portando a modelli di lavoro nuovi. Negli ultimi anni di crisi economica, in molte regioni questo tipo di realtà è raddoppiata, il suo successo è dovuto al legame con il territorio e ai suoi prodotti di qualità. Nella stessa provincia di Grosseto esistono alcune interessanti realtà di questo tipo, a partire dall’Amiata, e sono convinto che la legge favorirà la nascita di nuove esperienze».
Le principali novità
Viene introdotta la definizione di agricoltura sociale. In questo ambito rientrano le attività che prevedono:
- a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
- c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l’ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
- d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
– le Regioni, nell’ambito dei Piani di sviluppo rurale, possono promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell’agricoltura sociale;
– le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono inserire come criteri di priorità per l’assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
– i Comuni prevedono specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche;
– gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
– gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell’agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
– viene istituito l’Osservatorio sull’agricoltura sociale, nominato con decreto del Mipaaf. È chiamato a definire le linee guida in materia di agricoltura sociale e assume funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali e comunicazione.

